Finanziaria 2011 - Compravendita necessità di adeguare i dati catastali
Il corretto accatastamento dei fabbricati diventa indispensabile in caso di loro compravendita, dallo scorso primo luglio, infatti, si possono vendere solo immobili inattaccabili dal punto di vista catastale: le novità introdotte prevdeno maggiori adempimenti, ma in teoria nessuna spesa aggiuntiva, per i venditori che si sono già adeguati alle normative. L'articolo 19, comma 14, Dl 31 maggio 2010 n. 78, convertito in Legge, con modifiche, dalla L. 30.07.2010, n. 122, Finanziaria 2011, detta nuove prescrizioni: Gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti, ad esclusione dei diritti reali di garanzia, devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale. La predetta dichiarazione può essere sostituita da un'attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale. Prima della stipula dei predetti atti il notaio individua gli intestatari catastali e verifica la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari nel rogito a pena di nullità. . Il punto più complesso, della nuova norma, è quello secondo cui il venditore deve dichiarare che l'immobile al momento del trasferimento è conforme ai dati catastali e alle planimetrie. In alternativa può sostituire la dichiarazione con un'attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato, che avrà certamente un costo, la quale trasferirà al professionista la responsabilità relativa alla conformità della attestazione. Per lavori effettuati in casa tesi a cambiare la destinazione delle superfici (nuovo bagno) o la volumetria dell'immobile ( veranda) appare indispensabile prima del rogito la variazione catastale e l’assegnazione di una nuova rendita. La variazione non appare dovuta in caso di lavori che non alterino la consistenza delle superfici (apertura in un tramezzo).
Scadenza 2 Settembre per le domade di moratoria sui mutui per le famiglie in difficoltà
Novità per i proprietari di immobili in difficoltà nel rimborsare le rate di mutuo. Dal 2 Settembre, del corrente anno,sarà attivato il fondo di solidarietà per i mutui prima casa previsto dalla finanziaria 2008, che prevede la possibilità di avere a disposizione 18 mesi senza pagare le rate e senza nessun successivo aggravio. Purtroppo l’agevolazione è riservata solamente a 5.000 nuclei familiari, dato che la somma a disposizione è pari a soli 20 milioni di euro. Potrà chiedere la sospensione chi abbia in corso un mutuo per l'acquisto dell'abitazione principale, per un massimo di 250 mila euro, stipulato da oltre un anno e con una posizione Isee (Indicatore della situazione economica equivalente) non superiore a 30 mila euro. Per chi è interessato a sospendere rata del mutuo dovrà di presentare la domanda il prima possibile, perché i soldi stanziati purtroppo andranno esauriti in breve e la graduatoria seguirà l'ordine di presentazione delle domande. In alternativa si potrà chiedere alla propria banca di rigoneziare il mutuo, ma la banca non rimane obbligata ad accettare. Per chi vuol sospendere le rate di mutuo, ha a dispostone un’alternativa, le famiglie in difficoltà potranno aderire, entro il prossimo 31 Gennaio, alla moratoria Abi, a cui molte banche hanno dato il proprio assenso, in questo caso in presenza dei requisiti si potrebbe optare per sospendere il rimborso di capitale e pagare gli interessi, o in alternativa differire il pagamento dell'intera rata, con maturazione di interessi nel periodo di sospensione..
Finanziaria 2011 nuovi e diversi adempimenti per proprietari e condomini
Dal 1° luglio 2010 i soggetti (privati - condomini) che operano interventi di ristrutturazione edilizia detrazione 36% o di riqualificazione energetica detrazione 55% dovranno trattenere a favore dell'erario la ritenuta fiscale del 10% sull’importo incassato per i lavori. Il versamento della ritenuta avverrà in corso d'anno e sarà operato dalle Banche e dalle Poste italiane s.p.a., al momento del pagamento del bonifico. La novità è contenuta nella manovra economica, Finanziaria 2011, approvata in via definitiva dal parlamento in questi giorni. La ritenuta del 10%, a titolo di acconto d'imposta, che banche e Poste Italiane devono applicare sui bonifici, dovrà essere calcolata sul totale del bonifico scorporato dell'Iva. In questo caso, per esigenze di semplificazione, l'aliquota sarà sempre assunta al 20%, a prescindere da quella effettivamente applicabile alla singola operazione. Lo precisa in una recentissima circolare l'Agenzia delle Entrate. , fornendo le istruzioni per la determinazione della base imponibile sulla quale effettuare la ritenuta d'acconto prevista dalla norma contenuta nella manovra. Nel caso di somme gia' soggette a ritenuta alla fonte - come accade ad esempio per i condomini, che operano la ritenuta d'acconto del 4% sui corrispettivi dei servizi - per evitare che l'impresa o il professionista subisca più volte il prelievo alla fonte sullo stesso corrispettivo, si applicherà soltanto la ritenuta del 10% prevista dalla manovra economica.
Riferimanti Normativi
LEGGE 30 luglio 2010, n. 122. Conversione in legge, con modificazioni, Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica.
Circolare Agenzia delle Entrate. n°40/E 2010
Risoluzione n. 229 del 18/08/09 - Agenzia Delle Entrate - Detraibilità Tosap ai fini del 36%
Secondo la risoluzione della agenzia delle Entrate, anche la Tosap (Tassa Occupazione Suolo Pubblico) rientra tra le spese agevolabili, Ai fini della detrazione Irpef del 36%. La tassa può essere inclusa tra le spese sostenute per oneri amministrativi, direttamente collegate alla realizazione dell'intervento edilizio. Ciò vale anche se il pagamento dell'imposta non venga effettuato a mezo bonifico. Trattandosi di versamento obbligato secondo le indicazioni della Pubblica Amministrazione.
Piano Casa - Legge Regione Abruzzo 19/08/2009 n°16
Regione Abruzzo: Legge regionale 19/08/2009 N. 16
Bollettino Ufficiale Regionale N. 45 del 28/08/2009
Intervento regionale a sostegno del settore edilizio.
Articolo 1: Finalità
1. La Regione Abruzzo promuove misure per il rilancio dell'economia e per il sostegno del settore edilizio attraverso interventi finalizzati al miglioramento della qualità architettonica, energetica ed abitativa, per preservare e riqualificare il patrimonio edilizio esistente nel rispetto dell'ambiente e dei beni storici culturali e paesaggistici e nel rispetto della normativa sismica, nonché per razionalizzare e contenere il consumo del territorio.
Altri articoli...
Accedi Corsi On Line
Numero Verde

Cerca nel sito
Utenti Online
Abbiamo un visitatore e nessun utente online




