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Recenti modifiche intervenute in relazione alla pratica di sgravio fiscale 36% Ristrutturazioni Edilizie

Decreto Legge 13 Maggio 2011 n.70 pubblicato sulla G.U.  110 del 13 maggio 2011, entrato in vigore dal 14 maggio 2011:
 
Articolo 7
Semplificazione fiscale
   1. Per ridurre il peso della burocrazia che grava sulle  imprese  e piu' in generale  sui  contribuenti,  alla  disciplina  vigente  sono apportate modificazioni cosi' articolate:
C) abolizione  di  comunicazioni  all'Agenzia  delle  entrate  in occasione di ristrutturazioni che godono della detrazione del 36  per cento;

2. In funzione di quanto previsto al comma 1, sono  in  particolare introdotte le seguenti disposizioni:
R) l'articolo 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2007, n.  244, e' abrogato;
 
Indicazione testo abrogato: "Le  agevolazioni  fiscali  di  cui  al  comma  17  spettano  a condizione  che il costo della relativa manodopera sia evidenziato in fattura."
 
Come chiarito, il Decreto Legge abroga l'obbligo della comunicazione alla Agenzia delle Entrate in caso di pratica 36% per ristrutturazione; inoltre, in presenza di medesima procedura di agevolazione fiscale, abroga l'obbligo di evidenziare in fattura il costo della mano d'opera.

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Termine ultimo per regolarizzare i contratti di locazione non in regola con il fisco

Il decreto legislativo sul federalismo municipale entrato in vigore il 7 aprile di quest'anno, da ancora un mese di tempo ai proprietari che intendono regolare i contratti di locazione non dichiarati al fisco, i contratti di locazione registrati con un canone inferiore a quello effettivo, o contratti di comodato gratuito che di fatto coprono una locazione. Dal prossimo 7 Giugno il proprietario che incapperà in un controllo dell'Agenzia delle Entrate anche dietro denuncia dell'inquilino sconterà gravi ripercusioni. L'inquilno denunciante avrà diritto dal momento della registrazione volontario o di ufficio ad nuovo contratto di locazione della durata di quattro anni più quattro con un canone così quantificato dal comma 8 dell'articolo 3, del Decreto in misura pari al triplo della rendita catastale dell'immobile, oltre l'adeguamento, dal secondo anno, in base al 75 per cento dell'aumento degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli impiegati ed operai. Se il contratto prevederà un canone inferiore, si applicherà il canone stabilito dalle parti.L'applicazione del canone coattivo rappresenaterà una grande agevolazione per l'inquilo il quale una volta denunciata l'evasione sconterà un corrsipettivo molto al di sotto dei valori reali della locazione. Qunatificato in alcuni casi limite, con una riduzione del 70% del prezzo pattiuto. In ogni caso per i proprietari, oltre alla forte disincentivazione della evasione fiscale nelle locazioni, con sanzioni raddoppiate in caso di accertamento la norma sul federalismo muncipal introduce la possibilità di un risparmio tributrio conl'pplicazione della cedolare secca. Dal 7 Aprile di quest'anno il conone di locazione degli immobili ad uso abitativo, potrà essere assoggettato, ad un'imposta, operata nella forma della cedolare secca, sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione; la cedolare secca sostituirà le imposte di registro e di bollo sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto di locazione. Sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti la cedolare secca si applichrà in ragione di un'aliquota del 21 per cento per i contratti a libero mercato.La cedolare secca sarà applicata con l'aliquota del 19 per cento per i contratti a canone calmierato concordati con l'ausio delle associazioni della proprietà e dell'inquilinato. Si ricorda che l'applicazione della cedolare secca è facoltativa, la sua conveninza rimane legata al reddito del proprietario, quindi si consiglia prima di applicarla di verificare bene se la medesima risulterà conveniente.

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Emendamenti Mapi sulla Riforma del Condominio in discussione alla camera dei Deputati

LE PARTI IN GRASSETTO SONO STATE AGGIUNTE LE PARTI IN GRASSETTO SOTTOLINEATO SONO DA ELIMINARE

 

 

 

Articolo 1137 Codice Civile

 

Le deliberazioni prese dall'assemblea a norma degli articoli precedenti sono obbligatorie per tutti i condomini. Contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio, ogni condomino assente o dissenziente può fare ricorso all'autorità giudiziaria, chiedendo l’annullamento della delibera nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data delle deliberazione per i dissenzienti e dalla data di comunicazione del verbale per gli assenti. La domanda si propone con ricorso depositato nella cancelleria del giudice competente. Il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento, l’Autorità Giudiziaria, può sospendere, su istanza di colui che ha proposto il ricorso, l' esecuzione della deliberazione impugnata, quando sussistono gravi motivi. L'annullamento della deliberazione non può aver luogo, se la deliberazione impugnata è sostituita con altra presa in conformità della legge e del regolamento di condominio. In tal caso il giudice provvede sulle spese di lite, applicando i principi della soccombenza virtuale. Per quanto non espressamente previsto il procedimento di sospensione è disciplinato dalle norme di cui al Libro IV, Titolo I, capo III, sezione I.

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Studio del Mapi sui nuovi obblighi per l'Attestazione energetica degli immobili Decreto Legge 112/2008 convertito dalla Legge 133/2008

Il Decreto Legge 112/2008 convertito dalla Legge 133/2008, ha modificato l'articolo 6 del Decreto Legislativo 192/2005, stabilendo che gli immobili e le singole unità immobiliari trasferiti a titolo oneroso dal 1° luglio 2009 devono essere «dotati» dell'attestazione energetica, diversamente da prima, quando si prevedeva l'obbligo di allegare al rogito la certificazione energetica. La Legge non specifica il termine dotato. L’attestazione energetica rimane obbligatoria per il venditore, in ogni caso, se non viene allegata non sono previste sanzioni amministrative e l'atto è comunque valido sotto il profilo civile ed amministrativo. Il compratore, in ogni caso, in caso di assenza dell’attestazione potrebbe agire per i danni o chiedere in via giudiziale l'adempimento dell'obbligo. L’obbligo di informazione alle parti rimane demandato al notaio, che ha l’onere di informare i futuri contraenti già al momento della redazione del preliminare di vendita.

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Presto un nuovo prenunciamento della Corte di Cassazione a Sezione Unite sul Condominio - Tabelle Millesimali

La Corte di Cassazione Sezione 2 Civile con l'Ordinanza del 02.02.2009, n. 2568 è ritornata su una questione irrisolta, relativamente alla competenza dell'assemblea condominiale per la formazione e modificazione o revisione delle tabelle millesimali e sulla relativa legittimazione dell'amministratore di condominio. Ritenendo che non vi sia univocità di vedute nel panorama giurisprudenziale. Alla luce dei contrasti giurisprudenziali la Suprema Corte ha ritenuto opportuno rimette la questione all'intervento delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione.

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La Corte di Cassazione ha statuito che l'assemblea di condominio, con la maggioranza prevista dal secondo comma dell'art.1136 del Codice Civile, può approvare o modificare le tabelle millesimali. E' giusto?